La situazione economica attuale, com’è noto, è la peggiore dal secondo dopoguerra. Gli effetti del covid-19, infatti, iniziano a farsi sentire, pesantemente, anche nell’economia reale, mettendo in seria difficoltà cittadini ed imprese. Una fase, quella odierna, la cui fine è ancora lungi dall’essere scritta. E che nel malaugurato caso dovesse palesarsi una seconda ondata, rischia di mettere a tappeto il nostro tessuto economico e sociale.
Seppur insufficienti, alcuni decreti consentono ad imprese e singoli soggetti di poter beneficiare di alcune agevolazioni, create ad hoc per fornire un aiuto in questa delicata e tribolata fase economica nazionale ed internazionale. Il mondo dei finanziamenti, ad esempio, rientra in questa particolare casistica, in tutte le sue ampie e variegate sfaccettature.
Esistono due opzioni per sospendere le rate del leasing
Anche il leasing rientra in questa sfera. Per quei pochi che ancora non lo sapessero, per leasing è un contratto di locazione che consente, ad una cifra stabilita al momento del contratto, di riscattare un bene locato, qualunque esso sia: impianti, macchinari, immobili, veicoli o attrezzature industriali. Un mercato, quello del leasing, che in Italia genera un volume d’affari di quasi 20 miliardi, in netta crescita prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria.
Nel 2019, infatti, si è registrato un incremento del numero dei contratti sottoscritti pari ad un 20% rispetto all’anno precedente, con una crescita, in termini di volumi economici, di quasi il 2%. Questi dati fanno comprendere, chiaramente, come il mercato del leasing abbia raggiunto un numero considerevole di nuovi consumatori, trasformandosi da prodotto di nicchia a strumento su vasta scala.
E’ facile comprendere, quindi, come un numero elevato di soggetti abbia riscontrato oggettive difficoltà nel far fronte al pagamento dei canoni mensili a causa dell’avvento del coronavirus, ponendosi, nella maggior parte dei casi, una domanda: come sospendere il leasing? Alcune norme emanate appositamente in questa delicata situazione, consentono al contraente di un leasing di accedere ad alcune forme di supporto.
In base all’articolo 56 del Decreto Legge 18/2020, i titolari di un leasing possono richiedere la sospensione del pagamento dei canoni in un due modalità. Nel primo caso, è possibile sospendere il pagamento per l’intero ammontare delle rate, comprensive sia della quota capitale che di quella interessi: al termine della sospensione, gli interessi maturati al tasso leasing contrattuale sul debito residuo relativi alle rate sospese, verranno addebitati contestualmente al pagamento del primo canone successivo alla sospensione.
Quando è possibile arrivare alla risoluzione del contratto di leasing
La seconda opzione, invece, prevede la sospensione della sola quota capitale: in questa fase, all’utente verranno addebitati i canoni limitatamente alla quota interessi, al tasso leasing contrattualmente previsto, calcolati sul debito residuo in essere all’atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa. Quando si inoltra questa richiesta, è prevista, di norma, un’autocertificazione attestante le difficoltà economiche sopraggiunte a causa dello scoppio della pandemia.
Nel caso il leasing fosse stipulato da un’azienda, è necessario che quest’ultima fornisca la documentazione attestante il calo di fatturato avvenuto con la comparsa del coronavirus. In questa situazione, di conseguenza, è opportuno che l’impresa si avvalga di un valido professionista che sia in grado di certificare, compiutamente, il danno economico subito dalla stessa e l’impossibilità, per causa di forza maggiore, nel far fronte puntualmente ai propri impegni.
In questa particolare fase storica, oltretutto, in svariate situazioni si può inoltrare richiesta di risoluzione del contratto per “eccessiva onerosità sopravvenuta”, come disciplinato dall’articolo 1467. Questa opportunità, infatti, viene concessa dal legislatore al verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili che pregiudicano la possibilità da parte del contraente di far fronte agli impegni originariamente assunti: lo scoppio della pandemia, in tal senso, rientra, a tutti gli effetti, in una di queste casistiche.